Lo studio Risarcimenti Verona è specializzato nella richiesta di risarcimento per danni auto o infortuni, subiti in un sinistro stradale.
Nessun compenso a carico del cliente.
Sarà richiesto solo alla compagnia assicurativa.
Anticipo delle spese peritali e medico-legali.
La pratica viene gestita a distanza.
Ricevuti i documenti, verrà intavolata la trattativa con la compagnia assicurativa, fino al risarcimento che l'assicurazione pagherà direttamente sul conto corrente del cliente.
RISARCIMENTO DANNI
INCIDENTI STRADALI VERONA
In un incidente stradale, ai sensi dell’art. 2054 c.c., si presume fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Significa che dopo un sinistro stradale sono tutti ritenuti egualmente responsabili e i conducenti estranei ai fatti devono dimostrare di non avere colpe, chiarendo la dinamica del sinistro.
Il proprietario del veicolo, inoltre, è responsabile in solido col conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Il danneggiato può quindi scegliere di agire contro il conducente oppure nei confronti del proprietario del veicolo responsabile del sinistro, se non sono la stessa persona.
In caso di sinistro tra due parti assicurate in Italia, in assenza di feriti gravi, a risarcire sarà la propria compagnia assicurativa (cosiddetto Risarcimento Diretto).
Invece, in caso di sinistri in cui:
sono coinvolte più di due parti,
non c’è stata collisione tra i veicoli,
uno dei veicoli coinvolti abbia un’assicurazione estera,
è coinvolto uno o più veicoli non assicurati,
sono coinvolti ciclomotori non muniti di targa o con mezzi agricoli,
vi sono state persone con macro-invalidanti,
si seguirebbe la cosiddetta “procedura ordinaria” (in regime RC Auto). In questo caso il risarcimento sarà erogato dalla compagnia assicurativa del responsabile civile.
Nei sinistri stradali, in assenza di fatti gravi, il danneggiato ha due anni di tempo per attivarsi per ottenere il proprio risarcimento. La compagnia assicurativa è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta per i danni materiali, che si riducono a 30 giorni in caso di sottoscrizione congiunta del modulo di constatazione amichevole di incidente. Per i danni fisici, invece, la società assicurativa è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento entro 90 giorni, che decorrono dalla data di presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi invalidanti.
Per ottenere il risarcimento nei termini sopra indicati è molto importante che la richiesta sia completa di tutti gli elementi previsti dalla legge. In assenza di qualche elemento essenziale, l’impresa è tenuta a richiedere, entro 30 giorni, le informazioni integrative necessarie alla definizione del sinistro.
Nel caso in cui al danneggiato sia stata negata la richiesta di risarcimento dei danni, non abbia ricevuto alcuna risposta dalla compagnia assicurativa o qualora il danneggiato consideri non adeguata l’offerta risarcitoria, oltre alla possibilità di potersi attivare con le specifiche procedure di reclamo Ivass, il legislatore ha ideato la procedura della negoziazione assistita, da attivare obbligatoriamente prima di ricorrere all’azione giudiziale.
La negoziazione assistita è quella procedura stragiudiziale volta a favorire la conciliazione tra le parti che sono in conflitto tra loro. Caratteristica fondamentale è che sono i difensori delle parti coinvolte nella lite a dover cercare di raggiungere un accordo che possa andare bene a tutti. Se la negoziazione dovesse andare a buon fine, le parti sottoscriverebbero un verbale che definirebbe la vicenda.