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RISARCIMENTO DANNI

INFORTUNI SCOLASTICI VERONA

Il nostro sistema scolastico ha un obbligo di custodia sugli studenti che frequentano la scuola. Cosa allora fare se uno studente subisce un danno per negligenza di un insegnante? E se, in assenza dell’insegnante, qualche compagno compie atti violenti verso il minore?


Con l’iscrizione dello studente, la scuola assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza sull’incolumità dell’allievo. Questo vale anche nel caso in cui l’allievo si procuri un danno. La responsabilità sarà di tipo contrattuale, in virtù della domanda d’iscrizione e della conseguente ammissione dell’allievo alla scuola. Vi è quindi un obbligo di vigilanza sulla sicurezza dell’allievo nel tempo in cui questo fruisce della prestazione scolastica.


Lo studente dovrà provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento delle attività scolastiche, mentre sull’istituto incomberà l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato dal caso fortuito, cioè dalla non prevedibilità dell’evento con l’applicazione della diligenza dovuta.

Nel caso in cui tuo figlio sia stato vittima di un danno ingiusto, procurato da sé, o peggio da altro compagno, occorrerà dapprima inviare una lettera al dirigente scolastico, oltre che all’ufficio scolastico provinciale e regionale di riferimento. Quest’attività può essere fatta dal genitore, senza l’aiuto di un consulente legale, anche se quest’ultimo può costituire un’arma in più per ottenere un riscontro immediato.

Spetterà al genitore provare il danno subito da tuo figlio, al fine di ottenere un risarcimento dei danni patiti. Una volta provato il danno, toccherà alla scuola provare che il danno era inevitabile, per aver preso tutte le cautele idonee a evitare il fatto.


Anche nel caso di danni per autolesione, lo studente dovrà provare che il danno si è verificato nel corso delle ore scolastiche, mentre la scuola dovrà provare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante. L’articolo 2048 c.c. sancisce che gli insegnanti sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, salvo riescano a provare «di non aver potuto impedire il fatto». 


Ipotizzando un bambino che cade dalle scale alla fine delle lezioni, proprio al momento dell’uscita dall’istituto, la scuola è esonerata dalla responsabilità se prova di aver disciplinato l’uscita in modo regolare, senza che si verificasse calca e che la caduta si sia è verificata all’improvviso, senza che si potesse intervenire nell’immediatezza. Così non sarebbe, ad esempio, in caso di un bisticcio tra compagni che poteva essere facilmente fermato. L’esempio è utile per comprendere quando la scuola non è responsabile per l’infortunio. E’ necessario che essa abbia adempiuto a tutti i propri compiti di vigilanza e di controllo sugli alunni e che il danno si sia verificato in modo improvviso e imprevedibile, senza che ci fosse la possibilità di intervenire prima.


Tale onere, quindi, non cessa durante l’intervallo o la pausa tra una lezione e un’altra. Il personale scolastico deve vigilare in ogni momento sugli alunni in modo che non si facciano male da soli o non facciano male agli altri compagni.


Una volta provato il danno e il collegamento con l’istituto scolastico, si dovrà quantificare la somma da chiedere a titolo di risarcimento, per le spese mediche sostenute, per l’invalidità temporanea e per l’eventuale invalidità permanente, determinata da un medico legale.

Infortuni scolastici: Benvenuto

Lo studio Risarcimenti Verona è specializzato nella richiesta di risarcimento del danno.​​

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Infortuni scolastici: Testo
Infortuni scolastici: Elenco
Infortuni scolastici: Testimonianze

Sono stata tamponata in un incidente. Ho portato l’auto dal carrozziere che però, dopo aver visto il perito dell’assicurazione, mi dice che l’auto valeva meno della riparazione e che avrei dovuto accollarmi la differenza. Allora, su consiglio di un’amica, mi sono rivolta a Risarcimenti Verona. Loro hanno richiesto all’assicurazione anche il rimborso di altri costi, permettendomi di riparare l’auto senza doverci rimettere di tasca mia. Inoltre non mi sono costati nulla, l’assicurazione ha pagato anche la loro assistenza!

Giulia V.

San Giovanni Lupatoto, novembre 2019

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