RISARCIMENTO DANNI
INFORTUNI STRADALI VERONA
In caso di danni fisici subiti in un sinistro stradale la compagnia assicurativa è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento entro 90 giorni dalla data di presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi.
E’ quindi consigliabile affidarsi a un consulente legale che, con il proprio intervento formale, vigilerà su tali termini, oltre ad interrompere la prescrizione entro cui far valere i propri diritti risarcitori.
Il risarcimento delle lesioni subite dal conducente potrà comunque dipendere dalle eventuali responsabilità riscontrate nel sinistro.
Per il trasportato, invece, le cose sono più semplici. Infatti il trasportato avrà diritto al risarcimento del danno, fino all’importo del massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.
Quindi anche nel caso fosse trasportato sul veicolo responsabile del sinistro o si sia infortunato in un sinistro in cui non vi erano altre parti coinvolte.
Il risarcimento è considerato di “lieve entità”, se l’invalidità permanente riscontrata è pari o inferiore a 9 punti percentuali (lesioni micropermanenti). L'importo, così determinato, si riduce con il crescere dell'età del soggetto. Con il decreto del 22 luglio 2019, sono stati aggiornati gli importi relativi al risarcimento del danno biologico per le lesioni micropermanenti (fino a 9 punti di invalidità permanente), portando il punto base per l'invalidità permanente a €. 814,27, mentre il risarcimento per un giorno di inabilità temporanea a €. 47,49.
Il risarcimento è considerato di “grave entità”, se l’invalidità permanente riscontrata è superiore a 9 punti percentuali (lesioni macropermanenti). Anche in questo calcolo l'importo si riduce con il crescere dell'età del soggetto. Per il calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni macropermanenti si fa riferimento alle tabelle depositate presso il Tribunale di Milano (ultimo aggiornamento 2018), mentre per il risarcimento di un singolo giorno d’inabilità temporanea assoluta, il valore riconosciuto è pari a €. 98,00 (personalizzabile fino a un massimo di: € 147,00).