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RISARCIMENTO DANNI

ERRORI MEDICI - SANITARI

(MALASANITA' VERONA)

Vi è responsabilità professionale medica quando sussiste un nesso di causa tra la lesione alla salute del paziente e la condotta dell'operatore sanitario o le carenze di una struttura sanitaria.


Dev’essere individuato un preciso legame tra errore commesso e danno subito dal paziente, perché il secondo possa qualificarsi come diretta conseguenza del primo. Su un piano strettamente tecnico, la causalità tra condotta ed evento non è sempre facile da dimostrare per la complessità dei fenomeni clinici. Difficile, se non addirittura arduo, è per il medico-legale pronunciarsi in termini di certezza assoluta, risultando opportuna  l'applicazione del criterio sta­tistico-probabilistico.


In assenza di un accordo stragiudiziale, il danneggiato dovrà necessariamente far rispettare i propri diritti nelle opportune sedi.

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Il 1° aprile 2017 è entrata in vigore la legge 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco), che tra i vari obiettivi si prefigge anche quello di ridurre il contenzioso da responsabilità sanitaria. L'art. 8 prevede a tal fine l’introduzione di un tentativo obbligatorio di conciliazione, condizione di procedibilità della domanda risarcitoria, secondo le forme previste dall'art. 696-bis c.p.c. per l’espletamento della consulenza tecnica preventiva o, in alternativa, del procedimento di mediazione.


E' previsto per tutte le parti l'obbligo di partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva o alla mediazione: anche le imprese di assicurazione non possono arbitrariamente sottrarsi a tale incombenza, avendo peraltro l'obbligo di formulare un'offerta di risarcimento o giustificarne l'eventuale mancanza a pena di richiesta di intervento all'IVASS.

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Il giudice peraltro, con la sentenza condanna le parti non intervenute al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte comparsa; in sede di mediazione invece è prevista una duplice sanzione per le parti non intervenute e la possibilità che la mancata partecipazione assurga ad argomento di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.

Risarcimento errori medici: Benvenuto

I VANTAGGI DEL NOSTRO SERVIZIO

Il nostro staff, composto da consulenti e medici legali altamente specializzati, da oltre dieci anni si occupa di consulenza legale

in materia di responsabilità professionale medica (malasanità).


La pratica viene gestita a distanza.

​Ricevuti i documenti, verrà intavolata la trattativa con la compagnia assicurativa, fino al risarcimento che l'assicurazione pagherà direttamente sul conto corrente del cliente.


I nostri compensi vengono corrisposti, in percentuale al risarcimento ottenuto dal cliente, solo dopo la definizione del sinistro.


E in caso di mancato risarcimento nessuna somma viene richiesta.

Comprese le spese anticipate per conto del cliente.

Risarcimento errori medici: Testo
Risarcimento errori medici: Elenco
Risarcimento errori medici: Testimonianze

Sono stata tamponata in un incidente. Ho portato l’auto dal carrozziere che però, dopo aver visto il perito dell’assicurazione, mi dice che l’auto valeva meno della riparazione e che avrei dovuto accollarmi la differenza. Allora, su consiglio di un’amica, mi sono rivolta a Risarcimenti Verona. Loro hanno richiesto all’assicurazione anche il rimborso di altri costi, permettendomi di riparare l’auto senza doverci rimettere di tasca mia. Inoltre non mi sono costati nulla, l’assicurazione ha pagato anche la loro assistenza!

Giulia V.

San Giovanni Lupatoto, novembre 2019

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