RIVALSA DATORE DI LAVORO
Le aziende spesso ignorano di avere il diritto di recuperare, dalle compagnie assicurative, le somme corrisposte al dipendente assente perché infortunato in un sinistro. Le statistiche nazionali parlano di oltre l’80% delle aziende.
Questo anche nel caso di sinistro accaduto con il concorso del dipendente.
Tale diritto ha una prescrizione biennale in caso di sinistro stradale, o anche maggiore per altri casi, e può quindi essere attivato retroattivamente per il periodo di prescrizione.
Questo vale sia per le assenze per malattia (Inps), che per gli infortuni in itinere (Inail).
In questi casi l’azienda si accolla i costi non sostenuti dall’Inps/Inail senza poter usufruire dell’attività lavorativa del dipendente.
E’ possibile anche ottenere il risarcimento delle somme pagate per l’eventuale dipendente assunto in sostituzione dell’infortunato.
Si può quindi intuire come spesso il datore di lavoro rinunci, forse senza saperlo, al recupero di somme molto importanti.
Il servizio non ha alcun costo per l’azienda, in quanto viene integralmente corrisposto dalla compagnia assicurativa del responsabile civile.
Verrebbe inoltre risarcito il costo per l'attività prestata, dal consulente del lavoro, per il calcolo delle somme oggetto di risarcimento.
Il servizio viene effettuato totalmente da remoto, senza gravare sull’attività dell’azienda.